- Statuto Università Ginzburg
- Statuto AUSER Emilia-Romagna
- Statuto AUSER VOLONTARIATO (onlus) Emilia-Romagna
- Statuto dell’AUSER nazionale
- Statuto UNIEDA (Unione italiana di educazione degli adulti)
Statuto dell’Associazione di promozione sociale “Università Popolare Natalia Ginzburg” – Auser Insieme
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: UNIVERSITÀ POPOLARE “NATALIA GINZBURG” VIGNOLA APS Auser Insieme da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Vignola con durata illimitata.
l’Associazione ha la sua sede legale in Vignola, Piazzetta Ivo Soli n. 1.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all’interno dello stesso comune ma deve essere comunicato entro 30 giorni agli Enti Pubblici che provvederanno all’aggiornamento del Registro Unico Nazionale del terzo settore
L’associazione aderisce alla “rete nazionale Auser” ai sensi dell’art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e di tutta la comunità locale delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria e ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.
Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
L’Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
L’Associazione si coordina con la struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto.
Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni per l’accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni.
Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
L’Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:
- Apprendimento permanente con finalità educative per l’esercizio consapevole della cittadinanza attiva e come contrasto all’analfabetismo funzionale;
- Attività culturali, artistiche, di interesse sociale, formative e funzionali alla socializzazione;
- Turismo di interesse sociale e culturale;
- Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;
- Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
- Contrasto all’analfabetismo funzionale e/o di ritorno;
- Promozione dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico e ambientale del territorio;
- Sensibilizzazione verso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali (adesione al CEAS)
Nello svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l’invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze di ognuno comprese quelle delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte. A tal fine l’Associazione si impegna a collaborare con tutte le realtà (Associazioni, Centri, Circoli, Enti, Istituzioni) che si ispirano ai principi fondamentali della legalità e del rispetto dei diritti umani rifiutando ogni forma di violenza, discriminazione, abuso.
Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall’Assemblea nazionale dei Delegati.
L’associazione può promuovere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’Associazione si impegna ad erogare le proprie prestazioni conformemente agli indirizzi Auser.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
L’associazione accoglie trai propri iscritti chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica. L’eventuale decisione di non ammettere l’iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
Lo status di associato ha carattere permanente e puo? venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa predeterminata, secondo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non restituibile.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per recesso o mancato pagamento della quota annuale.
La qualifica di associato si perde anche per esclusione.
In particolare, l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso con effetto immediato dall’associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall’art. 15 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Regolamento disciplinare)
I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall’art. 6 dello statuto dell’Auser nazionale.
Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio Statutario nazionale.
Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.
ART. 7
(Congresso Auser)
Il Congresso nazionale Auser viene convocato in forma ordinaria ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo territoriale o richiesta da almeno un decimo degli associati territoriali.
Nelle assemblee congressuali di base, il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni. Come Associazione affiliata, l’Università partecipa, con propri delegati, ai vari livelli organizzativi sulla base del regolamento previsto dall’art.7 dello Statuto dell’Auser Nazionale.
Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.
Il Regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.
ART. 8
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Consiglio di Presidenza
- il Collegio dei Sindaci
ART. 9
(Assemblea degli associati)
L’Assemblea degli associati è l’insieme dei soci che aderiscono all’associazione. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea degli associati elegge:
- Comitato Direttivo;
- Collegio dei Sindaci;
L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.
L’assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.
L’Assemblea è convocata per iscritto anche in forma elettronica con comprovata ricezione con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, in prima e in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
Ciascun associato dispone del voto singolo. ll singolo socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o altro componente del Consiglio di Presidenza. L’Assemblea elegge un segretario. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni sono riportate in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica e funzionale del Consiglio di Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere il Consiglio di Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell’attività svolta;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e le loro variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Direttivo ed attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
L’assemblea puo? essere ordinaria o straordinaria.
E? straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
ART. 10
(Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, ha il compito di:
- realizzare i deliberati dell’Assemblea;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto anche attraverso la predisposizione di un regolamento interno;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell’Associazione;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo esul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 dello Statuto dell’Auser Nazionale per l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell’AUSER e nelle articolazioni territoriali;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all’associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza;
II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso possono partecipare anche i rappresentanti delle Organizzazioni ispiratrici eletti con le modalità previste dall’art. 18 del presente Statuto.
I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall’Assemblea dei soci, di norma ogni quattro anni, sono rieleggibili e vengono scelti tra le persone associate.
I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall’Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione in forma disgiunta o congiunta.
Nell’arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell’Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l’altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza territoriale, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.
La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo e? validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente nomina i propri rappresentanti all’interno degli Organi statuari dell’Auser ove siano previsti.
ART. 11
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
- convoca e presiede l’Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con il Consiglio di Presidenza, i collaboratori, il personale dell’Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina, se necessario, procuratori speciali;
- propone all’Assemblea l’elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Presidenza indicato dal Presidente.
Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
ART. 12
(Consiglio di Presidenza)
La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.
La Presidenza:
- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Segretario, ove esiste la funzione.
ART. 13
(Collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall’Art.30 del CTS ed è l’organo di controllo dell’Associazione, vigila sull’osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea, anche tra i non soci.
I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2399 c.c..
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d’età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all’integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima struttura.
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.
I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Collegio dei sindaci:
- controlla periodicamente la gestione amministrativa dell’Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.
Nel caso il Collegio dei Sindaci non fosse eletto, il Comitato Direttivo può affidare la funzione ad un componente esterno avente i requisiti necessari.
ART. 14
(Revisione legale dei conti)
Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio Territoriale dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c., l’Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 15
(Commissione di Garanzia)
La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati territoriali è quella Regionale.
La Commissione procede, su istanza degli iscritti, delle associazioni affiliate o degli organi dell’Auser, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell’associazione territoriale e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
- sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
- espulsione.
Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l’associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l’ultimo grado di appello.
TITOLO IV
(Risorse economiche)
ART. 16
(Patrimonio)
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- contributi dei soci;
- quote a parte delle tessere associative come da accordi con Auser Provinciale;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 18
(Bilancio preventivo)
Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.
ART. 19
(Bilancio consuntivo)
Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione. La relazione sulla gestione illustra le voci di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le attività svolte, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci, devono rimanere depositati in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i componenti dell’Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore da parte del Presidente dell’Auser Territoriale
ART. 20
(Adempimenti)
È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle Auser territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all’ Auser Regionale.
ART. 21
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.
A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare l’applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell’informazione pubblica.
Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto regionale.
ART. 22
(Libri sociali)
L’associazione deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l’attivazione degli organismi di garanzia.
ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
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TITOLO V
(STRUTTURE DELL’AUSER)
ART. 24
(Centro Regolatore)
La struttura territoriale è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell’intero sistema associativo territoriale, pertanto le compete la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.
Inoltre è titolare dei rapporti con le istituzioni e con i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.
In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.
Una grande associazione democratica com’è l’Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione – identità – valori – modello organizzativo – attività svolte.
L’appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d’impegno, di conseguenza l’insieme delle attività dell’intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all’identità e alle finalità dell’Auser.
Pertanto in qualità di centro regolatore svolge il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema territoriale, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
ART. 25
(Auser Territoriale)
L’Auser Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni:
- indirizzo, direzione e coordinamento dell’Auser nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema.
Nell’ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un’affiliata, di inammissibili comportamenti, incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:
- contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale;
- rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
Il centro regolatore territoriale, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore regionale la rimozione dell’affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste dal presente Statuto.
L’Auser territoriale si dota di un proprio statuto in conformità con gli statuti nazionali e regionali, in ottemperanza alle Leggi Nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.
ART. 26
(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)
Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l’Auser ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.
Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle Assemblee congressuali dell’Auser con propri rappresentanti secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive dell’associazione.
TITOLO VI – AFFILIATE
ART. 27
(Associazioni affiliate)
Le Associazioni affiliate all’Auser in quanto istanze di base fanno parte della rete Auser: Auser Insieme e Auser Volontariato. Partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell’associazione nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall’Auser territoriale d’intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
Le Associazioni affiliate all’Auser devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Le affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall’obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
Le affiliate, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all’articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidessero di aprire la partita IVA devono avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.
Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività.
Il non rispetto di queste norme ricadrà nell’applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell’affiliazione.
Le Associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.
ART. 28
(Vincoli di affiliazione)
L’associazione condivide gli scopi dello Statuto dell’Auser Nazionale e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale.
Nel caso in cui vengano meno, da parte di una qualsiasi associazione affiliata, tali requisiti o il sopravvenire di comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo, anche in materia di trattamento dei dati personali, determina l’attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l’affiliazione.
L’Associazione, in qualità di affiliata, notifica, tramite la struttura territoriale all’Auser Regionale le variazioni del proprio statuto e degli eventuali regolamenti; con l’approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre tutti gli elementi richieste dall’Auser Territoriale.
L’Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all’Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolari regionali e nazionali dell’Auser.
ART. 29
(Cessazione della condizione di affiliazione)
La condizione di affiliazione all’Auser cessa:
- per recesso dall’affiliazione da parte dell’Associazione;
- per esclusione dall’Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto dell’Auser regionale agli articoli 18, 19, 20.
In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall’Auser territoriale.
Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all’art. 2 del vigente Statuto.
TITOLO VII
(RESPONSABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ)
ART. 30
(Disposizioni circa la responsabilità)
Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
II Presidente territoriale ed i Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari e postali.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 31
(Conflitto di interessi e incompatibilità)
Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale, di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d’incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi dell’Associazione è immediata ed automatica.
Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
L’incompatibilità opera dal momento della candidatura.
TITOLO VIII
(DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)
ART. 32
(Politiche di genere e Pari opportunità)
Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%, ove possibile.
La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze a tutti i livelli di struttura e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente, ove possibile.
Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento.
L’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.
In occasione dell’assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all’Osservatorio Pari Opportunità regionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni di riequilibrio della rappresentanza di genere per realizzare la piena attuazione della norma sulla parità di genere.
TITOLO IX
(DISPOSIZIONI FINALI)
ART. 33
(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)
La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato dell’Auser territoriale e locale e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.
ART. 34
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell’Auser nazionale quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell’Auser Nazionale sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.